1. Prefazione
2. Il condominio e gli animali domestici
2.1 Vademecum se si acquista o si affitta un immobile
2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: le assemblee di condominio.
2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: uso delle parti comuni
2.4 Disturbo alla quiete e immissioni oltre la normale tollerabilità
3. Viaggiare
3.1 Viaggiare in auto
3.2 Viaggiare sui mezzi pubblici a Roma
3.3 Viaggiare sui treni, aerei e navi
4. Portare gli animali fuori casa
4.1 Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico
1. PREFAZIONE
La vicinanza di un cane è un’esperienza unica ed indimenticabile.
Purtroppo, la convivenza tra esseri umani e cani non è sempre pacifica. Più i rapporti s’intensificano e più è probabile che nascano attriti e incomprensioni.
Nelle grandi città, nei condomini, avere un compagno a quattro zampe non è facile. Spesso per il proprietario di un animale è complicato capire cosa si può e cosa non si può fare.
Posso portare il cane in macchina? Negli autobus non mi fanno salire quando sono con il mio cane, è lecito? Ho trovato per strada un cane abbandonato cosa debbo fare? Nel mio condominio ogni questione è addebitabile al mio cane, cosa posso fare per far smettere tale condotta?
Tante sono le domande che ci poniamo quando accudiamo il nostro fedele amico. È sempre opportuno, in tal caso informarsi, chiedere a chi può aiutarci. Il semplice sapere come agire, risolve in breve il problema, mentre, viceversa, insistere con condotte scorrette può accentuarlo e aggravarlo.
Siamo noi, che abbiamo trascinato i nostri amici a quattro zampe in “situazioni umane”, e spetta a noi risolvere ogni eventuale causa di conflitto. È nostro dovere far vivere al nostro cane un’esistenza tranquilla e di riflesso, è nostro dovere vivere pacificamente con le altre persone.
2. IL CONDOMINIO E GLI ANIMALI DOMESTICI
2.1 Vademecum se si acquista o si affitta un immobile
Quando si acquista o si affitta un immobile, soprattutto se è all’interno di un condominio, e vogliamo stare in armonia con gli altri condomini, è opportuno avere delle accortezze.
Partendo dal presupposto che non esistono leggi che vietino la presenza nei condomini di animali domestici e che la riforma del condominio all’art. 1138 c.c., cita testualmente “… Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, è tuttavia, consigliabile, leggere il contratto che ci viene proposto e anche gli allegati. Mi riferisco soprattutto al famoso regolamento di condominio.
Questo perché, nulla vieta alle parti contrattuali di autolimitarsi o imporre dei divieti, attraverso clausole ad hoc. Inoltre, è possibile trovare come condizioni contrattuali, norme di condotta sia per le persone che per gli animali domestici.
E’ raccomandabile, inoltre, contattare l’amministratore di condominio per sapere, anche in modo informale, la situazione all’interno del condominio stesso.
Il buonsenso, prima della legge, dovrebbe essere la regola a cui ispirarsi nella vita di tutti i giorni.
Roma, 05/11/2014
2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: le assemblee di condominio
Abbiamo già visto cosa fare quando acquistiamo o affittiamo un immobile e vogliamo viverci in compagnia del nostro amico a quattro zappe; ora vediamo come vivere in armonia con i nostri vicini avendo un animale domestico.
Un condominio, oltre ad essere l’insieme di diverse unità immobiliari private, è un luogo in cui più persone condividono spazi comuni. Tale tasto di cose, impone ad ogni condomino di rispettare un insieme di norme legislative e regolamentari.
Premesso che è sempre opportuno partecipare alle assemblee di condominio, può accadere che in tali riunioni siano discusse e approvate limitazioni a discapito degli animali domestici. Se tali limitazioni sono direttamente riferite solo ed esclusivamente agli animali domestici, non siano di natura provvisoria/temporanea e dettate da necessità reali del condominio, tali delibere assembleari potranno essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria.
Prima di tutto, nell’eventualità partecipiate alla riunione e necessario che vi asteniate o votiate contro la proposta limitativa che reputate iniqua. Se la votazione ottiene la maggioranza prevista, si dovrà proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 gg. a decorrere dalla delibera (solo per i dissenzienti e gli astenuti), ovvero a decorrere dalla data di recezione del verbale per gli assenti (art. 1137 c.c.).
Va precisato, che le delibere assembleari possono essere contestate e pertanto, impugnate entro i predetti 30 gg. se si rileva una “annullabilità”, altrimenti la contestazione di una “nullità” è impugnabile senza limite di tempo (es. imporre ad un singolo condomino una rinuncia, anche parziale, alla sua proprietà privata). In tal ultimo caso, è opportuno, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, che facciate presente l’irregolarità all’amministratore, il quale dovrebbe immediatamente riparare alla grave violazione con una nuova assemblea.
Consigli: se avete ricevuto una convocazione per un’assemblea di condominio in cui all’ordine del giorno siano presenti argomenti che reputiate in violazione di norme legislative, contattate l’amministratore e chiedete spiegazioni. Potete eventualmente delegare e far partecipare alla riunione in nome e per vostro conto anche un avvocato di fiducia.
Roma, 11/12/2014
2.3 Vivere in un condominio con un animale domestico: uso delle parti comuni
Art. 1117 c.c.: “Parti comuni dell’edificio”. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
I condomini, oltre ad esserne proprietari, ne hanno l’utilizzo. Tale utilizzo essendo in comune con tutti gli altri condomini ha un insieme di limitazioni igienico-sanitario ed urbanistiche.
Potrà essere richiesto, ad esempio, che il proprio cane abbia la museruola ed il guinzaglio quando transita nelle parti comuni, ma non potrà essergli vietato l’uso delle aree comuni come l’ascensore e/o le scale. Il divieto di transito temporaneo, per animali e persone, in parti del condominio può essere imposto solo, appunto, provvisoriamente e per necessità di sicurezza (es. il non utilizzo dell’ascensore per il tempo strettamente necessario ai lavori di manutenzione).
Nel caso, pertanto, che vi venga contestato che il vostro animale domestico sia causa di deterioramento e/o sporcizia delle parti comuni (es. muri, scale, cortile ecc.), nonché portatore di malattie, tale dichiarazioni dovranno essere dimostrate da coloro che sollevano tali addebiti. Un consiglio: tenete sempre aggiornato il libretto sanitario del vostro animale domestico, sarà prova che l’animale gode di buona salute e non è portatore di alcun tipo di patologia.
Roma, 07/05/2015
2.4 Disturbo alla quiete e immissioni oltre la normale tollerabilità
Può accadere che uno o più condomini si lamentino dei rumori e/o dai cattivi odori che provengono da un appartamento ove si trovano animali domestici. Questi debbono essere tenuti in buone condizioni igienico sanitarie e non debbono arrecare eccessivo disturbo agli altri condomini.
– Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro …”
La norma non riguarda esclusivamente i rumori causati dagli animali, ma qualsiasi frastuono. Il nostro amico a quattro zampe potrà correre, giocare, abbaiare senza che, tuttavia, tali rumori diventino di vero e proprio disturbo. E’ importante rispettare gli orari di riposo delle persone (si vedano i regolamenti dei rispetti Comune di appartenenza), e nelle ore in cui è permessa una qualsiasi attività, l’esercizio di questa, non può produrre suoni fastidiosi che eccedano la normale tollerabilità. Ovviamente, per poter parlare di veri e propri rumori molesti questi debbono essere continui e ripetuti nel tempo.
– L’art. 844 c.c. Immissioni: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Da ogni appartamento sopraggiungono odori di diversa natura, vale il discorso già precedentemente fatto per i rumori. Tali esalazioni non debbono superare la normale tollerabilità, pertanto, gli animali debbono avere buone condizioni igienico-sanitario. Non impedite al vostro animale di rotolarsi nella terra, ma sottoponetelo periodicamente ad un bagno e tenete pulita la sua cuccia.
Consiglio pratico, non lasciate mai i vostri animali senza vigilanza o per lungo tempo da soli, soprattutto nei balconi, giardini, terrazzi ecc., si potrebbe ipotizzare, oltre alle violazioni su citate, anche il reato di omessa custodia.
Roma, 11/12/2014
3. VIAGGIARE
3.1 Viaggiare in auto
Articolo 169, 6 comma, del Codice Stradale: “… Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. …”.
Ciò vuol dire che potete tranquillamente viaggiare in auto, con un solo animale domestico (es. cane o gatto) posizionato sul sedile posteriore, tuttavia, l’animale non deve mai oltrepassare il sedile retrostante (trovarsi ad es. in quello anteriore), poiché ciò potrebbe arrecare disturbo al guidatore. Un consiglio, ancorchè la legge non li preveda espressamente, esistono dei guinzagli che si inseriscono nelle cinture di sicurezza e che, pur permettendo all’animale di muoversi, gli impediscono di oltrepassare il sedile dove è posizionato.
Inoltre, si possono trasportare anche più di un animale domestico (es. il proprio gatto e il proprio cane), ma in questo caso tutti gli animali domestici debbono trovarsi in apposita gabbia/contenitore/vano posteriore appositamente diviso da rete fissa.
Ricordate sempre che, l’animale non deve arrecare disturbo al guidatore in modo tale da creare potenziali pericoli per la guida. Un suggerimento, assicuratevi che il vostro amico a 4 zampe non soffra/sopporti la macchina, non deve essere un problema per lui e per le persone che sono con lui, andare in automobile.
Roma, 05/11/2014
3.2 Viaggiare sui mezzi pubblici a Roma
Sul sito dell’Atac di Roma, alle condizioni generali di trasporto Art. 23 abbiamo le modalità di trasporto degli animali “TRASPORTO ANIMALI – Cani: Sono ammessi in vettura, previo pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, i cani di piccole e medie dimensioni. Sono ammessi al trasporto gratuito solo i cani guida in accompagnamento a non vedenti. Tutti i cani al massimo due per vettura devono essere muniti di guinzaglio e museruola a paniere ed essere in adeguate condizioni igieniche. L’accesso è consentito dalla parte posteriore delle vetture ed al primo ed ultimo vagone della metropolitana. – Gatti, uccelli e piccoli animali: È permesso il trasporto, a tariffa ordinaria, in gabbie o ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Gli accompagnatori di animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati a persone, vetture o cose. Il trasporto degli animali e dei bagagli può essere limitato o rifiutato per particolari esigenze legate al servizio, a giudizio del personale di Atac”.
A Roma, possono viaggiare sui mezzi pubblici (bus e metropolitana) soltanto alcune categorie di animali. Possono viaggiare i cani di piccola e media taglia, pagando (i loro padroni) il biglietto ordinario, muniti di museruola e guinzaglio. Sono ammessi al massimo 2 cani per vettura. I cani guida per non vedenti viaggiano gratuitamente. La salita è permessa dalle porte posteriore per gli autobus, ed al primo ed ultimo vagone per la metropolitana. Possono, altresì,viaggiare gatti, uccelli (ovviamente di piccole dimensioni, non è permesso ad esempio il trasporto di Aquile) e piccoli animali (furetti, topolini, ecc.), anch’essi pagando (i loro padroni) il biglietto ordinario, ma solo in apposite gabbie/ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Inoltre, ricordatevi sempre che, il buon senso, il rispetto per gli altri e per gli animali è sempre al primo posto, pertanto, cercate di utilizzare mezzi non particolarmente affollati e verificate sempre che il vostro animale sia in sicurezza. Infine, il personale Atac potrà limitare l’accesso ai mezzi pubblici per necessità di servizio (appunto bus/metro sovraffollati).
(www.atac.roma.it, condizioni generali di trasporto, Art. 23).
Roma, 19/11/2014
3.3 Viaggiare sui treni, aerei e navi
Viaggiare sui treni in Italia, almeno sulla carta non è poi così difficile. Sia Treni Italia che Italo, le due compagnie che operano nel nostro Paese, permetto agli animali di viaggiare insieme al loro padrone. Per i cani giuda di ausilio ai viaggiatori non vedenti è permesso viaggiare gratuitamente senza limiti di taglia e di peso. Per gli altri animali, quelli di compagnia e domestici, il viaggio è gratuito a condizione che siano di piccola taglia e trasportati negli appositi contenitori. Inoltre, entrambe le compagnie permettono di viaggiare con un cane di taglia medio/grande, gratuitamente, purché l’animale sia munito di museruola e tenuto al guinzaglio; solo per viaggi specifici è richiesto il costo del biglietto. Tassativa è, invece, la disposizione che, qualsiasi animale trasportato, sia iscritto all’anagrafe e sia munito di libretto sanitario. Ovviamente, è obbligatorio tenere il proprio animale in modo da non recare fastidio agli altri passeggeri, ed io aggiungerei anche all’animale stesso. Ci sono, infatti, animali che soffrono il mal d’auto, treno ecc.. Fate sempre, prima di viaggi lunghi, piccoli tragitti per abituarlo e consultatevi con un veterinario, il quale potrà consigliarvi il da farsi.
Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, non tutte permetto il trasporto degli animali, alcune lo consento nella cabina, altre solo via cargo (imbarcando l’animale nella stiva). Ciò premesso, prima di intraprendere un viaggio con il nostro amico a quattro zampe, consultare il sito e/o informatevi presso la compagnia di trasporto per le modalità di viaggio.
Dal punto di vista legale, è importante sottolineare che, oltre a dover attenersi alle disposizioni imposte dal vettore dei trasporti con cui si viaggia è obbligatorio rispettare le leggi del paese di “nazionalità” di quest’ultimo. In ispecie gli aerei e le navi hanno una loro “cittadinanza”, indipendentemente da dove si trovino.
Roma, 15/11/2015
4. PORTARE GLI ANIMALI FUORI CASA
4.1 Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico
Noi tutti sappiamo che i nostri cari amici a quattro zampe sono liberi di giocare nelle nostre case, ma fuori nei luoghi pubblici o aperti al pubblico come dobbiamo tenerli? Liberi, con il guinzaglio e la museruola?
La legge di riferimento è la n. 281/1991 e il D.P.R. n. 320/1954, che ci dicono che gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non ne venga espressamente segnalato il divieto.
E’ specificatamente vietato l’ingresso agli animali, in aree ove si preparano/lavorano gli alimenti (Regolamento CE n. 852/2004). Non è possibile l’accesso nelle fabbriche alimentari, nei negozi che vendono/servono generi alimentari nella parte in cui questi si lavorano, ad es. il retro bottega, nelle cucine di ristoranti, mense, bar ecc..
Può comunque essere vietato l’accesso nel locale agli animali apponendo all’ingresso dell’esercizio idoneo cartello.
Le Regioni e le Province, da diverso tempo si sono munite di appositi regolamenti finalizzati a disciplinare l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Infine, per necessità igienico sanitarie può essere limitato o del tutto vietato l’accesso degli animali ad aree pubbliche, basti pensare all’Esposizione Universale Milano 2015, il cui tema è stato “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, in cui era appunto vietato l’ingresso agli animali.
Premesso ciò, gli animali domestici possono circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nei limiti sopra esposti, e sempre sotto la supervisione del proprio proprietario. In parole povere, al guinzaglio e munito di museruola da utilizzare in caso di necessità (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”)(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).
Ciò vuol dire che, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e che il proprietario dovrà portare con se la museruola da utilizzare in caso “… di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti …” (art.1).
Pertanto, uscite tranquillamente con il vostro amico a quattro zampe, tenendolo al guinzaglio e portando con voi la museruola, ma verificate sempre prima di entrate in un locale che non vi sia esposto un cartello di divieto e soprattutto non fatelo accedere mai nelle aree non consentite.
Roma, 04/07/2016
IMPORTANTE: Si rammenta che tali consigli sono solo indicazioni generali, per singole problematiche rivolgersi sempre ad un legale di fiducia.
Gli articoli fanno riferimento alle leggi in vigore al momento della loro pubblicazione.
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